Il PNRR in sintesi
A cura di: Carmen Giannino
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che ciascuno Stato membro ha predisposto per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l’economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale.
Il NGEU è un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito da sovvenzioni e prestiti, la cui componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).
L’Italia ha predisposto il PNRR per illustrare alla Commissione europea come intende gestire i fondi del NGEU, descrivere i progetti che intende realizzare e delineare il calendario delle riforme associate all’attuazione del Piano.
Il Piano è stato realizzato seguendo le Linee guida emanate dalla Commissione europea[1] e si articola in 16 Componenti, a loro volta raggruppate in 6 Missioni:
- Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
- Rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Istruzione e ricerca;
- Coesione e inclusione;
- Salute.
Parallelamente ai progetti di investimento, il PNRR delinea anche le riforme che il governo intende adottare per modernizzare il paese. Riforme che costituivano una conditio sine qua non per ottenere i finanziamenti.
Il Piano distingue 4 diverse tipologie di riforme:
- orizzontali o di contesto: misure d’interesse generale;
- abilitanti: interventi funzionali a garantire l’attuazione del piano;
- settoriali: riferite a singole missioni o comunque ad ambiti specifici;
- concorrenti: non strettamente collegate con l’attuazione del piano ma comunque necessarie per la modernizzazione del paese (come la riforma del sistema fiscale o quella degli ammortizzatori sociali).
ll Piano è stato approvato definitivamente il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio[2], sarà attuato nell’arco temporale 2021-2026 e si inserisce in un quadro più ampio di fonti di finanziamento, che includono non solo il Next Generation EU (investimenti e riforme UE a favore dell’innovazione ecologica e digitale, della formazione dei lavoratori e dell’equità) ma anche finanziamenti della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, risorse ordinarie statali e risorse aggiuntive dedicate agli interventi complementari al PNRR.
L’Italia è la principale beneficiaria di questo nuovo programma di finanziamento comunitario con 191,5 miliardi di euro di fondi suddivisi tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi). A tali risorse si aggiungono poi circa 13 miliardi di euro di cui il nostro paese beneficerà nell’ambito del programma Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (React-EU). Il governo ha, inoltre, stanziato ulteriori 30,62 miliardi che serviranno a completare i progetti contenuti nel PNRR.
Il Programma prevede, pertanto, 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro a valere sul fondo Next Generation EU.
La quota di risorse più ingente è assegnata per la realizzazione dei progetti inseriti nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) che riceverà poco meno di 60 miliardi di euro. Alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) sono assegnati circa 40,7 miliardi, mentre alla Missione 4 (Istruzione e ricerca) quasi 31 miliardi di euro. Circa 25 miliardi di euro sono stati assegnati alle infrastrutture, quasi 20 miliardi di euro per coesione e inclusione e circa 15 infine per la salute.
Le Amministrazioni centrali, i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono i soli titolari dell’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR. Provvedono alla loro realizzazione, al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo.
Le Amministrazioni centrali titolari degli interventi hanno individuato apposite strutture di riferimento specificamente dedicate alle iniziative.
Gli interventi sono realizzati non solo dalle Amministrazioni centrali, che li gestiscono direttamente, ma anche da determinati soggetti attuatori, che possono essere sia pubblici che privati. Sono i Comuni e gli altri enti territoriali, nonché organismi come i soggetti gestori delle infrastrutture idriche, le Autorità di sistema portuale, i soggetti competenti per le Zone Economiche Speciali (ZES).
A tal proposito, circa 66 miliardi delle risorse del PNRR (il 36%) e 14 miliardi del Fondo Complementare saranno affidati a Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre Amministrazioni locali, che realizzano i progetti sulla base di criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali.
Le Amministrazioni locali partecipano alla realizzazione del PNRR per le misure che spaziano dagli asili nido, ai progetti di rigenerazione urbana, all’edilizia scolastica e ospedaliera, all’economia circolare, agli interventi per il sociale. Partecipano, in qualità di destinatari finali, alla realizzazione di alcuni progetti attivati a livello nazionale, come quelli in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Hanno, infine, un ruolo nella definizione e messa in opera di alcune delle riforme previste dal Piano in materia di disabilità, oltre che in materia di servizi pubblici locali, turismo e in altri settori di competenza decentrata. Per questi, risulta fondamentale un’attività in stretta sinergia con le Amministrazioni centrali nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata e del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
L’adozione di Milestone e Target come elemento di verifica per l’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Unione Europea ha ricadute importanti su come gli enti territoriali opereranno nell’ambito di questi fondi. Al momento della richiesta di finanziamento, oltre al costo del progetto, gli enti proponenti devono, infatti, indicare il contributo del progetto al target previsto dal Piano: devono specificare quanto il progetto realizzerà (per esempio, in termini di numero di chilometri costruiti, numero di beneficiari, metri quadri di spazi pubblici efficientati, numero di nuovi posti disponibili in asilo nido) in base a quanto previsto dalle singole misure di investimento.
Il PNRR è particolarmente importante in Italia, poiché ha posto al centro delle politiche di rilancio la riduzione dei divari territoriali tra Nord e Sud del Paese.
Il Governo italiano ha deciso di assegnare alle Regioni del Mezzogiorno non meno del 40% degli investimenti: un obiettivo più ambizioso rispetto ai fondi ordinari, che ne assegnano il 34%.
Il Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile della verifica del rispetto dell’obiettivo del 40% e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, appositamente istituita, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.
Non tutti gli investimenti possono, però, essere ripartiti su base territoriale. Ad esempio, gli investimenti ferroviari nell’alta velocità/capacità di media-lunga distanza hanno una valenza di carattere generale, poiché promuovono un efficace collegamento tra aree del Paese. Per favorire un efficace controllo e un costante monitoraggio, dalla fase di redazione dei bandi ai provvedimenti di riparto territoriale e assegnazione delle risorse, il Dipartimento per le Politiche di coesione ha avviato una collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle finanze e le altre amministrazioni titolari degli interventi del PNRR per strutturare un apposito database. La collaborazione riguarderà le risorse del PNRR territorializzabili, quelle già territorializzate e le risorse comprese nel Fondo complementare.



[1] Cfr: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
[2] Cfr: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf